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L’attivita’ del Wedding Planner e’ riconosciuta per legge? – AccademiaEventi

L’attivita’ del Wedding Planner e’ riconosciuta per legge?

Quando parliamo di riconoscimento professionale, la prima cosa che ci viene in mente è quella d pensare immediatamente ad un Albo o ad un Ordine Professionale.

Ed ecco che sfatiamo il primo mito errato…

Per l’attività di Wedding Planner (o Party Maker) non esiste un riconoscimento professionale, vale a dire che non esiste un Albo o un Ordine di categoria.

Vale a dire che chiunque voglia avviare quest’attività deve semplicemente aprire una Partita Iva Codice, At.Eco. 96.09.05 -“Organizzazione di feste e cerimonie”, e successivamente alla Camera di Commercio. Vale a dire, che chiunque, anche senza formazione specifica (ed è questo il grande problema), ma semplicemente aprendo una Partita Iva, può definirsi Wedding Planner o Party Maker.

Se esistesse un Albo, o un Ordine di Categoria, diventare dei Wedding Planner richiederebbe una serie di passi specifici, primo fra tutti una corretta istruzione. In pratica, il titolo di wedding planner verrebbe attribuito solo dopo aver superato uno specifico percorso formativo e, soprattutto dopo aver superato un esame di Stato. Successivamente i nomi dei Wedding Planner verrebbero raccolti in uno specifico registro (l’albo, appunto) che li abilita e autorizza ad esercitare la professione, e l’iscrizione all’albo sarebbe obbligatoria.

Quindi ognuno fa quello che vuole?

In parte sì.

L’unica l’unica legge italiana che regolamenta le professioni non riconosciute (cioè non organizzate in ordini o collegi di categoria)e , quindi, che regolamenta il settore wedding planner, è la legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (‘Disposizioni in materia di professioni non organizzate’), che consente di esercitare la propria attività in “autoregolamentazione”, attraverso principi etici e morali.

E’ tutte le associazioni di categoria che esistono sul mercato a cosa servono?

Sono tutte Associazioni di natura privata, a cui possono aderire tutti i professionisti senza albo. Infatti, è la stessa legge n. 4 del 14 gennaio 2013 prevede l’esistenza di più Associazioni, che quindi non hanno un’esclusiva sulla professione, a cui possono aderire i professionisti senza albo, come appunto i Wedding Planners. La cosa importante, che mi preme sottolineare, è che in caso di formazione specifica, i titoli valgono solo all’interno dell’associazione stessa.

Le Associazioni, in generale, hanno come primo obiettivo quella di battersi per il riconoscimento nazionale dell’attività stessa (nei prossimi articoli parleremo dell’ UNI – l’Ente Italiano di Normazione, un’Associazione privata, indipendente e senza scopo di lucro che svolge attività di normazione tecnica).

Le Associazioni più grandi, e meglio organizzate, offrono una serie di servizi utili agli iscritti, come corsi di aggiornamento a prezzi accessibili, sconti ed agevolazioni presso studi professionali o ingrossi, assistenza in fase di apertura attività, ed altro…

L’ associazione a cui noi facciamo riferimento è ASS.I.O.MA.E. ( www.assiomae.it ) che ha proprio le caratteristiche sopra riportate.

Ricapitolando….

Non esiste Albo o Ordine di riconoscimento professionale, pertanto, chiunque può avviare questa professione.

Non è obbligatorio iscriversi ad un’Associazione Privata di categoria. Scegli quella che ti offre servizi validi.